Organi Collegiali

Gli organi collegiali sono stati istituiti dal D.P.R. 416 del 1974 poi confluito nel D.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico).

Successivamente la normativa sull’autonomia ha significativamente innovato compiti e competenze delle istituzioni scolastiche. In particolare, l’art. 16, comma 1, del regolamento (d.P.R. 08.03.1999, n. 275) ha affermato che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

Consigli di intersezione, interclasse, di classe e di Istituto

Consiglio di intersezione

Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate;

presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di interclasse

Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate;

presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe

Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del D.lgs 297/94.

Consigli di istituto

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo art. 8 del D.lgs 297/94

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del D.lgs 297/94.

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